Art. 177. 
                   Legittimazione all'opposizione 
  1. Sono legittimati all'opposizione: 
    a) il titolare di un marchio gia' registrato nello  Stato  o  con
efficacia nello Stato da data anteriore; 
    b)  il  soggetto  che  ha  depositato  nello  Stato  domanda   di
registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto  nello
Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di  una
valida rivendicazione di preesistenza; 
    c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; 
    d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.