Art. 178.
                 Esame dell'opposizione e decisioni

  1.  Scaduto  il termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio
italiano   brevetti   e   marchi,   verificate   la  ricevibilita'  e
l'ammissibilita'  dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma
1,  e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di scadenza del termine
per  il  pagamento  dei  diritti  di  cui  all'articolo 225, comunica
l'opposizione  al  richiedente  la  registrazione con l'avviso, anche
all'opponente,   della   facolta'   di   raggiungere  un  accordo  di
conciliazione   entro   due  mesi  dalla  data  della  comunicazione,
prorogabile su istanza comune delle parti.
  2.  In  assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che
abbia  ricevuto  .a  documentazione di cui all'articolo 176, comma 2,
lettere  a),  b)  e  c),  puo'  presentare  per  iscritto  le proprie
deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.
  3.  Nel  corso  del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  puo',  in  ogni  momento,  invitare  le  parti a
presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni
od   osservazioni   in   funzione  delle  allegazioni,  deduzioni  ed
osservazioni delle altre parti.
  4.  Su  istanza  del  richiedente,  l'opponente che sia titolare di
marchio  anteriore  registrato  da  almeno  cinque  anni  fornisce  i
documenti  idonei  a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso
effettivo,  da  parte  sua  o  con  il suo consenso, per i prodotti e
servizi  per  i  quali  e'  stato  registrato  e  sui  quali si fonda
l'opposizione,  o  che  vi  siano  i  motivi legittimi per la mancata
utilizzazione.  In  mancanza  di  tale prova, da fornire entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi,  l'opposizione  e'  respinta. Se l'uso
effettivo  e' provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i
quali  il  marchio  anteriore e' stato registrato, esso, ai soli fini
dell'esame  dell'opposizione, si considera registrato solo per quella
parte di prodotti o servizi.
  5.  L'istanza  del  richiedente  per  ottenere  la  prova  dell'uso
effettivo  del  marchio  deve  essere presentata non oltre la data di
presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.
  6.  In  caso  di  opposizioni  relative  allo  stesso  marchio,  le
opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.
  7.  Al  termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  accoglie  l'opposizione  stessa  respingendo  la
domanda  di  registrazione  in  tutto  o  in  parte se risulta che il
marchio  non  puo' essere registrato per la totalita' o per una parte
soltanto  dei  prodotti  e  servizi  indicati  nella domanda; in caso
contrario   respinge   l'opposizione.   Nel   caso  di  registrazione
internazionale,  l'Ufficio  italiano brevetti e marchi emette rifiuto
definitivo  parziale  o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone
comunicazione    all'Organizzazione    mondiale    della   proprieta'
intellettuale (OMPI).