Art. 179.
                     Estensione della protezione

  1.  Se  il  richiedente intende estendere la protezione del marchio
all'estero  ai  sensi  dell'Accordo  di  Madrid  per la registrazione
internazionale  dei  marchi,  testo  di Stoccolma del 14 luglio 1967,
ratificato  con  legge  28  aprile  1976,  n. 424, l'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi,  anche se e' gia' stata proposta un'opposizione,
procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.
  2.  Se  la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e' gia' stata
pubblicata,  la pubblicazione della registrazione e' accompagnata, in
tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione e' termine iniziale per
l'opposizione.    L'accoglimento    dell'opposizione   determina   la
radiazione totale o parziale del marchio.
 
          Nota all'art. 179:
              - Per  la legge 28 aprile 1976, n. 424, si veda la nota
          all'art. 3.