Art. 18. 
                        Protezione temporanea 
  1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate  nel  comma  2,  puo'
essere accordata,  mediante  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, una protezione temporanea ai  nuovi  marchi  apposti  sui
prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione  dei  servizi  che
figurano in esposizioni  nazionali  o  internazionali,  ufficiali  od
ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello  Stato  o  in
uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento. 
  2.  La  protezione  temporanea  fa  risalire  la  priorita'   della
registrazione, a favore del titolare  o  del  suo  avente  causa,  al
giorno della consegna del prodotto  o  del  materiale  inerente  alla
prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre  che
la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla  data
della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei  mesi  dalla  data  di
apertura dell'esposizione. 
  3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero,  se  ivi  e'
stabilito un termine piu' breve, la  domanda  di  registrazione  deve
essere depositata entro questo termine. 
  4. Tra piu'  marchi  identici  o  simili  per  prodotti  o  servizi
identici o affini presentati per l'esposizione nello  stesso  giorno,
la priorita' spetta al marchio per il quale e' stata depositata prima
la domanda di registrazione. 
  5. Le date di cui  ai  commi  2,  3  e  4  devono  essere  indicate
dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa
la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.