Art. 180.
             Sospensione della procedura di opposizione

  1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:
    a)  durante  il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire
ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;
    b)  se  l'opposizione  e'  basata su una domanda di marchio, fino
alla registrazione di tale marchio;
    c)  se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino
a   quando   non  siano  scaduti  i  termini  per  il  rifiuto  o  la
presentazione  di  un  opposizione  avverso  la registrazione di tale
marchio,  ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o
di opposizione;
    d)  se  l'opposizione  e'  proposta  avverso un marchio nazionale
oggetto  di  riesame  in  seguito ad osservazioni di cui all'articolo
175,  comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento
di riesame;
    e)  se  e'  pendente  un  giudizio di nullita' o di decadenza del
marchio  sul  quale  si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza
del  diritto  alla  registrazione  a norma dell'articolo 118, fino al
passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  laddove il richiedente la
registrazione depositi apposita istanza.
  2.  Su  istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di
cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata.
  3.  Se  l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e
d),  l'Ufficio  italiano  brevetti e marchi esamina con precedenza la
domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.