Art. 180. 
             Sospensione della procedura di opposizione 
 
  1. Il procedimento di opposizione e' sospeso: 
    a) durante il periodo concesso alle parti, al fine  di  pervenire
ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1; 
    b) se l'opposizione e' basata su una  domanda  di  marchio,  fino
alla registrazione di tale marchio; 
    c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale,  fino
a  quando  non  siano  scaduti  i  termini  per  il  rifiuto   o   la
presentazione di un opposizione  avverso  la  registrazione  di  tale
marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame  o
di opposizione; 
    d) se l'opposizione e'  proposta  avverso  un  marchio  nazionale
oggetto di riesame in seguito ad  osservazioni  di  cui  all'articolo
175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo  procedimento
di riesame; 
    ((d-bis) se l'opposizione e' basata su una domanda di  protezione
di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica,
fino alla protezione;)) 
    e) se e' pendente un giudizio di  nullita'  o  di  decadenza  del
marchio sul quale si fonda l'opposizione o  relativo  alla  spettanza
del diritto alla registrazione a norma  dell'articolo  118,  fino  al
passaggio in giudicato della  sentenza,  laddove  il  richiedente  la
registrazione depositi apposita istanza. 
    e-bis) negli altri casi previsti dal  regolamento  di  attuazione
del presente Codice. 
    ((e-ter) se e' pendente un procedimento  di  cancellazione  della
denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica
protetta, fino al termine  in  cui  la  decisione  della  Commissione
europea diviene definitiva;)) 
  2. Su istanza del richiedente la registrazione, la  sospensione  di
cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata. 
  3. Se l'opposizione e'  sospesa  ai  sensi  del  comma  1,  lettere
b),c),d) ed ((  e-bis)  )),  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi
esamina con precedenza la domanda di marchio o la  registrazione  del
marchio internazionale. 
  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15)).