Art. 181. Estinzione della procedura di opposizione 1. La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1; c) l'opposizione e' ritirata; d) la domanda, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva; e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.