Art. 181.
              Estinzione della procedura di opposizione

  1. La procedura di opposizione si estingue se:
    a)   il  marchio  sul  quale  si  fonda  l'opposizione  e'  stato
dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
    b)  le  parti  hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178,
comma 1;
    c) l'opposizione e' ritirata;
    d)  la  domanda,  oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata
con decisione definitiva;
    e)  chi  ha  presentato opposizione cessa di essere legittimato a
norma dell'articolo 177.