Art. 182.
                               Ricorso

  1.  Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi
dichiara  inammissibile  o  respinge l'opposizione e' comunicato alle
parti,  le quali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione,
hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di
cui all'articolo 135.