Art. 183.
                      Nomina degli esaminatori

  1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo
di  due  anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti
alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti
e  marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. ((Gli esaminatori che
hanno  partecipato  all'esame  delle domande o delle registrazioni di
marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni
suddette.))
  2.  La  nomina  all'incarico  di  esaminatore giudicante, di cui al
comma  1,  rinnovabile  e  retribuita  con compenso da stabilirsi con
decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' riservata a coloro che, in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito
favorevole,  apposito  corso  di  formazione da organizzarsi da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 e'
inadeguato  in  relazione alle opposizioni depositate, possono essere
nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle
attivita'  produttive,  a  parita'  di requisiti e formazione, oppure
esperti con notoria conoscenza della materia.
  4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle
opposizioni non puo' superare le trenta unita'.