Art. 184-decies. 
                          (( (Ricorso). )) 
 
  (( 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano  brevetti  e
marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di
decadenza o nullita' ovvero accoglie, anche parzialmente, o  respinge
l'istanza, e' comunicato alle parti. 
  2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, e' ammesso il  ricorso
davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 135)).