Art. 184-octies. 
        (Estinzione della procedura di decadenza o nullita'). 
 
  1. La procedura di decadenza o nullita' si estingue: 
    a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato dichiarato
nullo  o  decaduto  con  sentenza  passata  in  giudicato  o  con  un
provvedimento inoppugnabile; 
    b)  se  la  rinuncia  all'istanza  di  decadenza  o  nullita'  e'
accettata, senza riserve o condizioni,  dalle  parti  costituite  che
potrebbero avere interesse alla prosecuzione; 
    c) se la domanda o  la  registrazione,  oggetto  dell'istanza  di
decadenza o nullita', e' ritirata ((, rinunciata))  o  rigettata  con
provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi; 
    d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi  di  cui
all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo
184-septies, comma 2, secondo periodo; 
    e) se la domanda di protezione della denominazione di  origine  o
della indicazione  geografica  sulla  quale  si  fonda  l'istanza  di
nullita' e' ritirata o rigettata; 
    f) se  la  denominazione  di  origine  protetta  o  l'indicazione
geografica protetta o la specialita'  tradizionale  garantita,  sulla
quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata; 
    g) se e' venuto meno l'interesse ad agire.