Art. 185.
            Raccolta dei titoli di proprieta' industriale

  1.  I  titoli  originali  di  proprieta'  industriale devono essere
firmati  dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da
lui delegato.
  2.  I titoli di proprieta' industriale, contrassegnati da un numero
progressivo, secondo la data di concessione, contengono:
    a) la data e il numero della domanda;
    b)  il  cognome,  il  nome, il domicilio del titolare e, nel caso
delle  varieta'  vegetali,  del  costitutore,  la  ragione  ovvero la
denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;
    c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;
    d) il cognome ed il nome dell'autore;
    e) gli estremi della priorita' rivendicata;
    f)  nel  caso  delle  varieta' vegetali, il genere o la specie di
appartenenza   della   nuova   varieta'   vegetale   e   la  relativa
denominazione.
  3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale sono raccolti
in registri.
  4.   Una  copia  certificata  conforme  del  titolo  di  proprieta'
industriale  e'  trasmessa  al titolare. Nel caso delle privative per
varieta' vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.