Art. 185.
            Raccolta dei titoli di proprieta' industriale

  1.  I  titoli  originali  di  proprieta'  industriale devono essere
firmati  dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da
lui delegato.
  ((2.  I  titoli  di  proprieta'  industriale sono contrassegnati, a
seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di
concessione, e contengono:))
    a) la data e il numero della domanda;
    b)  il  cognome,  il  nome, il domicilio del titolare e, nel caso
delle  varieta'  vegetali,  del  costitutore,  la  ragione  ovvero la
denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;
    c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;
    d) il cognome ed il nome ((dell'inventore o)) dell'autore;
    e) gli estremi della priorita' rivendicata;
    f)  nel  caso  delle  varieta' vegetali, il genere o la specie di
appartenenza   della   nuova   varieta'   vegetale   e   la  relativa
denominazione.
  3.   Gli  originali  dei  titoli  di  proprieta'  industriale  sono
((riuniti  in  apposite raccolte)). ((Tutti i riferimenti al registro
dei  marchi  o  dei  brevetti  contenuti nel Codice devono intendersi
effettuati  agli  originali,  in  forma  cartacea od informatica, dei
corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.))
  4.   Una  copia  certificata  conforme  del  titolo  di  proprieta'
industriale  e'  trasmessa  al titolare. Nel caso delle privative per
varieta' vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.