Art. 186.
                       Visioni e pubblicazioni

  1.  La  raccolta dei titoli di proprieta' industriale e la raccolta
delle   domande   possono  essere  consultate  dal  pubblico,  dietro
autorizzazione  dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a
domanda.
  ((2.   L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  fermi  i  termini
stabiliti  per  l'accessibilita'  al  pubblico delle domande, tiene a
disposizione   gratuita   del   pubblico,   perche'   possano  essere
consultati,  i  fascicoli  inerenti  una  domanda,  un  brevetto, una
registrazione   o  un'istanza,  salve  le  limitazioni  previste  dal
regolamento di attuazione.))
  3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi puo' consentire che si
estragga   copia   delle   domande,   delle   descrizioni  ((,  delle
rivendicazioni))  e dei disegni, nonche' degli altri documenti di cui
e'  consentita  la  visione  al  pubblico,  a  chi  ne faccia domanda
subordinatamente  a  quelle cautele che siano ritenute necessarie per
evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del
pubblico.
  4.  Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformita'
all'esemplare  messo  a  disposizione  del  pubblico devono essere in
regola   con   l'imposta  di  bollo.  Il  Ministero  delle  attivita'
produttive puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla
riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti
provveda  esclusivamente  l'Ufficio,  previo pagamento dei diritti di
segreteria.
  5.  Le  copie di estratti dei titoli di proprieta' industriale e di
certificati   relativi   a   notizie   da   estrarsi  dalla  relativa
documentazione,  nonche'  i  duplicati  degli  originali,  sono fatti
esclusivamente  dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad
istanza  nella  quale  sia indicato il numero d'ordine del titolo del
quale si chiede la copia o l'estratto.
  6.  La  certificazione  di  autenticita'  delle  copie  e' soggetta
all'imposta  di  bollo  e  al  pagamento dei diritti di segreteria da
corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio
e per ogni tavola di disegno.
  7.  La misura dei diritti previsti dal presente codice e' stabilita
con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e delle finanze. Sono determinate, nello
stesso  modo,  le  tariffe  per  i  lavori  di  copiatura e quelli di
riproduzione   fotografica,  ai  quali  provvede  l'Ufficio  italiano
brevetti e marchi.
  8.  I  titoli  di proprieta' industriale, distinti per classi, ((le
trascrizioni  avvenute  e  le sentenze di cui all'articolo 197, comma
6,))  sono  pubblicati,  almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale
previsto  per  ciascun  tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e
190.  La pubblicazione conterra' le indicazioni fondamentali comprese
in  ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione.
Il Bollettino potra' contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei
diritti  di  proprieta'  industriale,  sia  gli indici alfabetici dei
titolari  ed  in  esso  potranno  pure  pubblicarsi i riassunti delle
descrizioni.
  9. Il Bollettino ((e' reso disponibile in forma telematica e)) puo'
essere  distribuito  gratuitamente  alle Camere di commercio, nonche'
agli  enti  indicati  in  un elenco da compilarsi a cura del Ministro
delle attivita' produttive.