Art. 187. Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa 1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita'; b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda; c) registrazioni; d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2; e) rinnovazioni; f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute. 2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156. 3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.