Art. 187. 
              Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa 
 
  1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con
cadenza almeno mensile da  parte  dell'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: 
    a) domande ritenute  registrabili  ai  sensi  dell'articolo  170,
comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita'; 
    b)  domande  conseguenti  alla  richiesta  di  trasformazione  di
marchio comunitario con l'indicazione della data  di  deposito  della
relativa domanda; 
    c) registrazioni; 
    d) registrazioni accompagnate  dall'avviso  di  cui  all'articolo
179, comma 2; 
    e) rinnovazioni; 
    f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e
trascrizioni avvenute. 
    f-bis) domande soggette ad  opposizione  e  domande  rifiutate  a
seguito di opposizione; 
    f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 5. 
    (( f-quater) le domande  di  modifica  al  regolamento  d'uso  di
marchi collettivi o  di  marchi  di  certificazione  e  le  modifiche
avvenute.)) 
  2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre
quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b),  e  d),  ed  ai
relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156. 
  3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno
alfabetici per titolari, numerici e per classi.