Art. 188. Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali 1. La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un "Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali" edito a cura dell'Ufficio. 2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene: a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varieta' vegetale della quale e' richiesta la protezione; b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita; c) ogni altra informazione di pubblico interesse. 3. Il Bollettino e' inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.)
Nota all'art. 188: - Il testo dell'art. 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV), ratificata con legge 23 marzo1998, n. 110, e' il seguente: «Art 30 ( Applicazione della Convenzione). - 1. (Misure di applicazione). Ciascuna Parte contraente adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e, in particolare: i) prevede i ricorsi legali del caso che permettano di difendere efficacemente i diritti di costitutore; ii) istituisce un servizio incaricato del conferimento dei diritti di costitutore o incarica il servizio istituito da un'altra Parte contraente di concedere tali diritti; iii) assicura, mediante pubblicazioni periodiche, la comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti: le domande di diritti di costitutore, nonche' i diritti di costitutore conferiti e le denominazioni proposte e approvate. 2. (Conformita' della legislazione). Resta inteso che al momento del deposito del proprio strumento, di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato o organizzazione intergovernativa deve essere in grado, conformemente alla propria legislazione, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.».