Art. 188.
         Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali

  1.  La  comunicazione  al  pubblico prevista dall'articolo 30 della
Convenzione  internazionale  per la protezione delle novita' vegetali
(UPOV)  - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23
marzo  1998,  n.  110,  si  effettua  mediante  pubblicazione  di  un
"Bollettino  ufficiale  delle  nuove  varieta' vegetali" edito a cura
dell'Ufficio.
  2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:
    a)  l'elenco  delle  domande  di  privative, distinte per specie,
indicante,  oltre  il  numero e la data di deposito della domanda, il
nome  e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona
diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione
succinta   della  varieta'  vegetale  della  quale  e'  richiesta  la
protezione;
    b)  l'elenco  delle  privative  concesse,  per  genere  e specie,
indicante  il  numero  e  la  data  di  deposito della corrispondente
domanda,  il  nome  e  l'indirizzo  del  titolare  e la denominazione
varietale definitivamente attribuita;
    c) ogni altra informazione di pubblico interesse.
  3.   Il   Bollettino  e'  inviato  gratuitamente,  in  scambio,  ai
competenti  uffici  degli  altri  Stati  membri  dell'Union  pour  la
protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.)
 
          Nota all'art. 188:
              - Il    testo    dell'art.    30    della   Convenzione
          internazionale  per  la  protezione  delle novita' vegetali
          (UPOV),  ratificata  con  legge 23 marzo1998, n. 110, e' il
          seguente:
              «Art 30 ( Applicazione della Convenzione). - 1. (Misure
          di applicazione). Ciascuna Parte contraente adotta tutte le
          misure   necessarie   per   l'applicazione  della  presente
          Convenzione e, in particolare:
                i) prevede  i  ricorsi legali del caso che permettano
          di difendere efficacemente i diritti di costitutore;
                ii) istituisce    un    servizio    incaricato    del
          conferimento  dei  diritti  di  costitutore  o  incarica il
          servizio   istituito   da   un'altra  Parte  contraente  di
          concedere tali diritti;
                iii) assicura,  mediante pubblicazioni periodiche, la
          comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti:
                  le  domande  di  diritti  di costitutore, nonche' i
          diritti di costitutore conferiti e
                  le denominazioni proposte e approvate.
              2.  (Conformita'  della legislazione). Resta inteso che
          al momento del deposito del proprio strumento, di ratifica,
          di  accettazione,  di  approvazione o di adesione, ciascuno
          Stato  o  organizzazione  intergovernativa  deve  essere in
          grado,   conformemente   alla   propria   legislazione,  di
          applicare le disposizioni della presente Convenzione.».