Art. 188.
         Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali

  1.  La  comunicazione  al  pubblico prevista dall'articolo 30 della
Convenzione  internazionale  per la protezione delle novita' vegetali
(UPOV)  - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23
marzo  1998,  n.  110,  si  effettua  mediante  pubblicazione  di  un
"Bollettino  ufficiale  delle  nuove  varieta' vegetali" edito a cura
dell'Ufficio.
  2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:
    a)  l'elenco  delle  domande  di  privative, distinte per specie,
indicante,  oltre  il  numero e la data di deposito della domanda, il
nome  e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona
diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione
succinta   della  varieta'  vegetale  della  quale  e'  richiesta  la
protezione;
    b)  l'elenco  delle  privative  concesse,  per  genere  e specie,
indicante  il  numero  e  la  data  di  deposito della corrispondente
domanda,  il  nome  e  l'indirizzo  del  titolare  e la denominazione
varietale definitivamente attribuita;
    (( b-bis) sentenze di cuiall'articolo 197, comma 6; ))
    c) ogni altra informazione di pubblico interesse.
  3.   Il   Bollettino  e'  inviato  gratuitamente,  in  scambio,  ai
competenti  uffici  degli  altri  Stati  membri  dell'Union  pour  la
protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.)