Art. 19.
                     Diritto alla registrazione
  1.  Puo'  ottenere  una  registrazione per marchio d'impresa chi lo
utilizzi   o  si  proponga  di  utilizzarlo,  nella  fabbricazione  o
commercio  di  prodotti  o nella prestazione di servizi della propria
impresa  o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso
con il suo consenso.
  2.  Non  puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi
abbia fatto la domanda in mala fede.
  3.  Anche  le  amministrazioni  dello  Stato,  delle regioni, delle
province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.