Art. 192.
                    Continuazione della procedura

  1.  Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprieta'
industriale  non  abbia  osservato  un  termine  fissato dall'Ufficio
italiano  brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte
allo  stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza
o  la  decadenza  di un diritto, la procedura e' ripresa su richiesta
del  richiedente  o  titolare  accompagnata dalla prova dell'avvenuta
osservanza  di  quanto era richiesto entro il termine precedentemente
scaduto.
  2.  La  richiesta deve essere presentata entro due mesi dal termine
non osservato.
  3.  La  disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile
ai termini riguardanti la procedura di opposizione.