Art. 193.
                           Reintegrazione

  1.  Il  richiedente  o  il  titolare  di  un  titolo  di proprieta'
industriale  che,  pur  avendo  usato  la  diligenza  richiesta dalle
circostanze,  non  ha  potuto  osservare  un  termine  nei  confronti
dell'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  o  della Commissione dei
ricorsi,  e'  reintegrato  nei  suoi  diritti se l'impedimento ha per
conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa
relativa,  ovvero la decadenza del titolo di proprieta' industriale o
la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facolta' di ricorso.
  2.   Nel   termine   di   due   mesi   dalla   data  di  cessazione
dell'impedimento  deve  essere  compiuto  l'atto omesso e deve essere
presentata  l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e
delle  giustificazioni  e con la documentazione idonea. L'istanza non
e'  ricevibile  se  sia  trascorso un anno dalla data di scadenza del
termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di
mantenimento  o  rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno
di  scadenza  del  termine comunque utile stabilito per il versamento
del  diritto.  In  questo  caso  deve  anche allegarsi l'attestazione
comprovante  il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto
di mora.
  3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del
diritto  di  proprieta'  industriale  puo',  entro il termine fissato
dall'Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.
  4.  Le  disposizioni  di  questo  articolo  non sono applicabili ai
termini  di  cui  al  comma  2, al termine assegnato per la divisione
delle  domande  di  brevettazione  e di registrazione, nonche' per la
presentazione  della domanda divisionale e per la presentazione degli
atti di opposizione alla registrazione dei marchi.
  5.  Se  il  richiedente  la registrazione o il brevetto, pur avendo
usato  la  diligenza  richiesta  dalle  circostanze,  non  ha  potuto
osservare  il termine per la rivendicazione del diritto di priorita',
e'  reintegrato  nel suo diritto se la priorita' e' rivendicata entro
due  mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione
si  applica,  altresi',  in  caso di mancato rispetto del termine per
produrre il documento di priorita'.
  6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi
od  abbia  iniziato  ad  utilizzare  l'oggetto dell'altrui diritto di
proprieta'   industriale   nel   periodo   compreso  fra  la  perdita
dell'esclusiva  o  del  diritto di acquistarla e la reintegrazione ai
sensi del comma 1, puo':
    a)  se  si  tratta  di invenzione, modello di utilita', disegno o
modello,   nuova   varieta'  vegetale  o  topografia  di  prodotti  a
semiconduttori,  attuarli  a  titolo gratuito nei limiti del preuso o
quale risultano dai preparativi;
    b)  se  si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle
spese sostenute.