Art. 196.
                      Procedura di trascrizione

  1.  Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, debbono essere
uniti:
    a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita' o
dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o
reali  di  godimento  o  di  garanzia  di cui al comma 1, lettera a),
ovvero  copia  dei  verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b),
osservate  le  norme  della legge sul registro ove occorra, oppure un
estratto   dell'atto   stesso   oppure   nel   caso  di  fusione  una
certificazione  rilasciata  dal  Registro  delle  imprese  o da altra
autorita' competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione
di  cessione  o  di  avvenuta  cessione  firmata  dal  cedente  e dal
cessionario  con  l'elencazione  dei  diritti oggetto della cessione;
oppure in caso di rinunzia una dichiarazione di rinunzia sottoscritta
dal  titolare;  l'Ufficio  italiano brevetti e marchi puo' richiedere
che  la  copia  dell'atto  o  dell'estratto  sia certificata conforme
all'originale  da  un  pubblico  ufficiale  o da ogni altra autorita'
pubblica competente.
    b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.
  2.  E'  sufficiente  una  sola  richiesta  quando  la  trascrizione
riguarda  piu'  diritti  di  proprieta' industriale sia allo stato di
domanda  che  concessi  alla  stessa  persona,  a  condizione  che il
beneficiario   del  cambiamento  di  titolarita'  o  dei  diritti  di
godimento  o  garanzia  o  dell'atto da trascrivere sia lo stesso per
tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli
in questione siano indicati nella richiesta medesima.
  3. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche l'atto di nomina
ai sensi dell'articolo 201.
  4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:
    a)  la  data  di presentazione della domanda, che e' quella della
trascrizione;
    b)   il  cognome,  nome  e  domicilio  dell'avente  causa,  o  la
denominazione  e  la  sede, se trattasi di societa' o di ente morale,
nonche' il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
    c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
  5.  I  documenti  e  le  sentenze,  presentati per la trascrizione,
vengono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  6.  Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere
fatte  nelle  stesse forme e con le stesse modalita' stabilite per le
domande  di  trascrizione.  Le  cancellazioni  devono essere eseguite
mediante annotazione a margine.
  7.  Qualora,  per  la  trascrizione  dei  diritti  di garanzia, sia
necessario  convertire  l'ammontare  del credito in moneta nazionale,
tale  conversione  sara' fatta in base al corso del cambio del giorno
in cui la garanzia e' stata concessa.