Art. 197. Annotazioni 1. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. 2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185. 3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione. 4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che concessi. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 201. 6. Le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta' industriale pervenuti all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sul registro e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.