Art. 197.
                             Annotazioni

  1.  Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna
domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le
comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.
  2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di
proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere
portati  a  conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di
cui all'articolo 185.
  3.  La  domanda  di  annotazione di cambiamento di nome o indirizzo
deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui
al regolamento di attuazione.
  4.  E'  sufficiente  una sola richiesta quando la modifica riguarda
piu'  diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che
concessi.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3 si applicano al
cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo
201.
  6.  Le  sentenze  che  pronunciano  la  nullita' o la decadenza dei
titoli  di  proprieta'  industriale  pervenuti  all'Ufficio  italiano
brevetti  e marchi devono essere annotate sul registro e di esse deve
essere data notizia nel Bollettino ufficiale.