Art. 197.
                             Annotazioni

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
  2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di
proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere
portati  a  conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di
cui all'articolo 185.
  3.  La  domanda  di  annotazione di cambiamento di nome o indirizzo
deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui
al regolamento di attuazione.
  4.  E'  sufficiente  una sola richiesta quando la modifica riguarda
piu'  diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che
concessi.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3 si applicano al
cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo
201.
  ((6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di
proprieta'  industriale  sottoscritte  dal titolare e le sentenze che
pronunciano  la  nullita'  o  la  decadenza  dei titoli di proprieta'
industriale  pervenute  all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono
essere  annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere
data notizia nel Bollettino ufficiale.))