Art. 198.
                 Procedure di segretazione militare

  1.  Coloro  che  risiedono  nel territorio dello Stato non possono,
senza   autorizzazione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
depositare  esclusivamente  presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio
brevetti   europeo  o  l'Ufficio  internazionale  dell'organizzazione
mondiale  della  proprieta'  intellettuale  in  qualita'  di  ufficio
ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione,
modello  di  utilita'  o  di  topografia, ne' depositarle presso tali
uffici  prima  che  siano  trascorsi  novanta  giorni  dalla data del
deposito  in  Italia,  o  da  quella di presentazione dell'istanza di
autorizzazione.  Il  Ministero  predetto  provvede  sulle  istanze di
autorizzazione,   previo  nulla  osta  del  Ministero  della  difesa.
Trascorso  il  termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un
provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
delle  disposizioni del comma 1 e' punita con l'ammenda non inferiore
a  77,47  euro  o  con l'arresto. Se la violazione e' commessa quando
l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non
inferiore ad un anno.
  3.  L'Ufficio  italiano  brevetti e marchi mette con immediatezza a
disposizione  del  servizio  militare  brevetti  del  Ministero della
difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli
di  utilita'  e  per  topografie di prodotti a semiconduttori ad esso
pervenute.
  4.  Qualora  la  sezione predetta ritenga che le domande riguardino
invenzioni  o  modelli utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o
funzionari  estranei  alla  sezione stessa espressamente delegati dal
Ministro   della   difesa   possono   prendere  visione,  nella  sede
dell'Ufficio, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande.
  5.  Tutti  coloro che hanno preso visione di domande e di documenti
relativi  a  brevetti  o  che  ne  hanno avuto notizia per ragioni di
ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.
  6.  Entro  novanta  giorni  successivi alla data del deposito delle
domande, il Ministero della difesa puo' chiedere all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  il  differimento della concessione del titolo di
proprieta'  industriale  e  di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio
da'  comunicazione  della  richiesta all'interessato, diffidandolo ad
osservare l'obbligo del segreto.
  7.  Se,  entro  otto mesi dalla data del deposito della domanda, il
Ministero  competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in
quanto  questi  abbia  indicato  il proprio domicilio nello Stato, la
notizia  di  voler  procedere all'espropriazione, si da' seguito alla
procedura  ordinaria  per  la  concessione  del  titolo di proprieta'
industriale.  Nel  termine  predetto,  il Ministero della difesa puo'
chiedere  che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore
a  tre  anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del
titolo  di  proprieta' industriale ed ogni pubblicazione relativa. In
tal   caso   l'inventore   o  il  suo  avente  causa  ha  diritto  ad
un'indennita'  per  la  determinazione  della  quale  si applicano le
disposizioni in materia di espropriazione.
  8.  Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento previsto nel
comma  7  puo'  essere  chiesto  per un tempo non superiore a un anno
dalla data di deposito della domanda.
  9.  A  richiesta  di  Stati  esteri che accordino il trattamento di
reciprocita', il Ministero della difesa puo' richiedere, per un tempo
anche  superiore  a  tre  anni, il differimento della concessione del
brevetto  e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande
di  brevetto  gia' depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo
di segreto.
  10.  Le  indennita'  eventuali  sono  a  carico  dello Stato estero
richiedente.
  11.  L'invenzione  deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione
della   richiesta   di   differimento  e  per  tutta  la  durata  del
differimento   stesso,   nonche'   durante   lo   svolgimento   della
espropriazione  e  dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo
del segreto.
  12.  L'invenzione  deve  essere,  altresi', tenuta segreta nel caso
previsto  dal  comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato
la  determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del
segreto.
  13.  L'obbligo  del segreto cessa qualora il Ministero della difesa
lo consenta.
  14.  La  violazione  del segreto e' punita ai termini dell'articolo
262 del codice penale.
  15.  Il  Ministero  della  difesa  puo'  chiedere che le domande di
brevetto  per  le  invenzioni  industriali  di organismi dipendenti o
vigilati siano mantenute segrete.
  16.  Qualora,  per  invenzione  interessante la difesa militare del
Paese,   il  Ministero  della  difesa  richieda  o,  nell'ipotesi  di
differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto,
la  procedura  relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero,
in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e
non si consentono le visioni nel presente codice.
  17.  In  caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato,
il  Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od
ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei
trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla
difesa militare del Paese ed ha facolta' altresi' di assumere notizie
e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
  18.  Gli  enti  organizzatori  di  esposizioni devono consegnare ai
suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da
esporre  riferentisi  ad invenzioni industriali non protette ai sensi
del presente codice.
  19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre
all'ente  stesso  il  divieto di esposizione degli oggetti utili alla
difesa militare del Paese.
  20.  Il  Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  deve  dare  notizia  alla presidenza dell'esposizione e
agli  interessati  del  divieto  di  esposizione,  diffidandoli circa
l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare
gli  oggetti  sottoposti  al divieto di esposizione con il vincolo di
segreto sulla loro natura.
  21.  Nel  caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che
gli  oggetti  siano  stati  esposti, gli oggetti stessi devono essere
subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
  22.  E'  fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della
difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute
utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione
dei  diritti  derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative
all'espropriazione contenute nel presente codice.
  23.  Qualora  non  sia  rispettato  il  divieto  di  esposizione, i
responsabili  dell'abusiva  esposizione  sono  puniti con la sanzione
amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.
 
          Nota all'art. 198:
              - Si riporta il testo dell'art. 262 del codice penale.
              «Art.  262  (Rivelazione  di  notizie  di cui sia stata
          vietata  la divulgazione). - Chiunque rivela notizie, delle
          quali l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione, e'
          punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
              Se  il  fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero ha
          compromesso  la  preparazione  o l'efficienza bellica dello
          Stato o le operazioni militari, la pena e' della reclusione
          non inferiore a dieci anni.
              Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico
          o  militare,  si  apptica,  nel  caso preveduto dalla prima
          parte  di  questo  articolo,  la reclusione non inferiore a
          quindici  anni;  e, nei casi preveduti dal primo capoverso,
          la pena di morte.
              Le  pene  stabilite  nelle  disposizioni  precedenti si
          applicano anche a chi ottiene la notizia.
              Se  il  fatto  e  commesso  per colpa, la pena e' della
          reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla
          prima  parte  di  questo  art.,  e  da  tre a quindici anni
          qualora  concorra  una delle circostanze indicate nel primo
          capoverso.».