Art. 20. 
                Diritti conferiti dalla registrazione 
  1.  I  diritti  del  titolare  del  marchio  d'impresa   registrato
consistono nella facolta' di  fare  uso  esclusivo  del  marchio.  Il
titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo  proprio  consenso,
di usare nell'attivita' economica: 
    a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso e' stato registrato; 
    b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti
o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o  somiglianza
fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i  prodotti  o  servizi,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo'
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; 
    c) un segno identico o simile al marchio registrato per  prodotti
o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato
di rinomanza e se l'uso del segno senza  giusto  motivo  consente  di
trarre indebitamente  vantaggio  dal  carattere  distintivo  o  dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 
  2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio  puo'  in
particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle
loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio  o
di detenerli a tali fini, oppure  di  offrire  o  fornire  i  servizi
contraddistinti  dal  segno;  di  importare  o   esportare   prodotti
contraddistinti dal  segno  stesso;  di  utilizzare  il  segno  nella
corrispondenza commerciale e nella pubblicita'. 
  3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle  merci  che
mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore  o
del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.