Art. 20. 
                Diritti conferiti dalla registrazione 
  1.  I  diritti  del  titolare  del  marchio  d'impresa   registrato
consistono nella facolta' di  fare  uso  esclusivo  del  marchio.  Il
titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo  proprio  consenso,
di usare nell'attivita' economica: 
    a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso e' stato registrato; 
    b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti
o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o  somiglianza
fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i  prodotti  o  servizi,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo'
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; 
    c) un segno identico o simile al marchio registrato per  prodotti
o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato
di rinomanza e se l'uso del segno ((, anche a fini diversi da  quello
di contraddistinguere i prodotti e  servizi,))  senza  giusto  motivo
consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 
  2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio  puo'  in
particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle
loro confezioni ((o sugli imballaggi)); di  offrire  i  prodotti,  di
immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire
o fornire  i  servizi  contraddistinti  dal  segno;  di  importare  o
esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il
segno nella corrispondenza commerciale e  nella  pubblicita'  ((;  di
apporre il segno su confezioni,  imballaggi,  etichette,  cartellini,
dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o
su altri mezzi su cui  il  marchio  puo'  essere  apposto  ovvero  di
offrire, immettere in commercio, detenere a tali  fini,  importare  o
esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che
gli stessi possano essere usati in attivita'  costituenti  violazione
del diritto del titolare.)). 
  ((2-bis. Il titolare del marchio puo' inoltre vietare ai  terzi  di
introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che  non  siano
stati immessi in libera pratica,  quando  detti  prodotti  oppure  il
relativo imballaggio provengono da Paesi  terzi  rispetto  all'Unione
europea e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio  o
che non puo' essere distinto nei suoi  aspetti  essenziali  da  detto
marchio, qualora i prodotti in  questione  rientrino  nell'ambito  di
protezione del marchio,  a  meno  che  durante  il  procedimento  per
determinare   l'eventuale   violazione   del   marchio,    instaurato
conformemente al regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 12 giugno 2013, il dichiarante o il detentore  dei
prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio  non
ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei  prodotti  nel
Paese di destinazione finale.)) 
  3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle  merci  che
mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore  o
del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci. 
  ((3-bis. Se la riproduzione di un  marchio  in  un  dizionario,  in
un'enciclopedia o in un'analoga opera  di  consultazione  in  formato
cartaceo o elettronico da' l'impressione che esso costituisca il nome
generico dei prodotti o  dei  servizi  per  i  quali  il  marchio  e'
registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore
dell'opera  provvede  affinche'  la  riproduzione  del  marchio  sia,
tempestivamente e al piu' tardi nell'edizione successiva in  caso  di
opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che  si  tratta
di un marchio registrato.))