Art. 201.
                           Rappresentanza
  1.  Nessuno  e'  tenuto  a  farsi  rappresentare  da  un mandatario
abilitato  nelle  procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e
marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un
loro  dipendente  anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente
di altra societa' collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.
  2.  La  nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella
domanda,  oppure  con  separato  atto,  autentico o autenticato, puo'
farsi  con  apposita  lettera d'incarico, soggetta al pagamento della
tassa prescritta.
  3.  L'atto  di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o
piu'  domande  o in generale la rappresentanza professionale per ogni
procedura  di  fronte  all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla
commissione   dei  ricorsi  con  esclusione  delle  procedure  aventi
carattere  giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda,
istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura
o lettera d'incarico.
  4.  Il  mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti
in  un  albo  all'uopo  istituito presso il Consiglio dell'ordine dei
consulenti in proprieta' industriale.
  5.  Il  mandato puo' anche essere conferito a cittadini dell'Unione
europea  in  possesso  di  una  qualifica corrispondente a quella dei
mandatari  abilitati  in  materia  di  brevetti  o di marchi iscritti
all'Albo   italiano   dei   consulenti   in  proprieta'  industriale,
riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove
essi   hanno  il  loro  domicilio  professionale,  a  condizione  che
nell'attivita' svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo
professionale  dello  Stato  membro  in  cui  risiede, espresso nella
lingua  originale,  e  che  l'attivita'  di rappresentanza dei propri
mandanti   sia   prestata  esclusivamente  a  titolo  temporaneo.  Il
mandatario  invia  la  documentazione,  comprovante il possesso della
qualifica  nel  proprio  Stato  membro,  all'Ufficio  e  al Consiglio
dell'ordine,  cui  spetta l'attivita' di controllo del rispetto delle
condizioni   per   l'esercizio   dell'attivita'   di   rappresentanza
professionale previste in questo articolo.
  6.  Il  mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto
nel suo albo professionale.