Art. 202.
                         Albo dei consulenti
  1.  Fermo  quanto  disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di
persone  fisiche  o  giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi  ed  alla  commissione dei ricorsi puo'
essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo
istituito  presso  il  Consiglio  dell'ordine  e  denominato Albo dei
consulenti  in proprieta' industriale abilitati nonche' da coloro che
siano iscritti negli albi degli avvocati.
  2.  L'Albo  e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente
sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti
agenti  in  materia  di brevetti per invenzioni, modelli di utilita',
disegni e modelli, nuove varieta' vegetali, topografie dei prodotti a
semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia
di  disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni
geografiche.
  3.  Gli  iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in
proprieta' industriale.
  4.  La  vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata
dal  Ministero delle attivita' produttive, tramite l'Ufficio italiano
brevetti e marchi.