Art. 202. Albo dei consulenti 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi puo' essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati. 2. L'Albo e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche. 3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in proprieta' industriale. 4. La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attivita' produttive, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi.