Art. 203.
                     Requisiti per l'iscrizione

  1.  Puo'  essere  iscritta  all'Albo  dei  consulenti in proprieta'
industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
    a)   abbia  il  godimento  dei  diritti  civili  nell'ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
    b)  sia  cittadino  italiano  ovvero cittadino degli Stati membri
dell'Unione   europea  ovvero  cittadino  di  Stati  esteri  nei  cui
confronti vige un regime di reciprocita';
    c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia
o  nell'Unione  europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro
di  essa,  il requisito della residenza in Italia non e' richiesto se
si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai
cittadini  italiani  l'iscrizione  a  corrispondenti  albi senza tale
requisito;
    d)  abbia  superato  l'esame di abilitazione, di cui all'articolo
207  o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti
in  proprieta'  industriale  al  comma  2 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
  2.   L'iscrizione   e'  effettuata  dal  Consiglio  dell'ordine  su
presentazione  di  una istanza accompagnata dai documenti comprovanti
il  possesso  dei  requisiti  di  cui al comma 1 ovvero includente le
autocertificazioni  previste  per  legge.  L'avvenuta  iscrizione  e'
prontamente  comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
  3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 201 che esercitano
l'attivita'  di  rappresentanza  a  titolo  temporaneo si considerano
automaticamente   inseriti  all'albo  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale  ai  fini  dell'esercizio  dei  diritti ed all'osservanza
degli  obblighi  previsti  nell'ordinamento  professionale  in quanto
compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo
e   non   possono   essere  eletti  quali  componenti  del  Consiglio
dell'ordine.
  4.  I  soggetti  indicati  nel comma 3 che abbiano residenza ovvero
domicilio  professionale in uno Stato membro dell'Unione europea sono
tenuti  ad  eleggere  domicilio  in Italia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 120, comma 3, del presente codice.
 
          Nota all'art. 203:
              - Il testo dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo
          27 gennaio  1992,  n.  115,  concernente  «Attuazione della
          direttiva  n.  89/48/CEE relativa ad un sistema generale di
          riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione  superiore che
          sanzionano formazioni professionali di una durata minima di
          tre  anni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio
          1992, n. 40, e' il seguente:
              2.  Il  riconoscimento e' subordinato al superamento di
          una  prova  attitudinale  se  riguarda  le  professioni  di
          procuratore  legale,  di  avvocato,  di commercialista e di
          consulente per la proprieta' industriale.».