Art. 203. Requisiti per l'iscrizione 1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale; b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocita'; c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito della residenza in Italia non e' richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito; d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprieta' industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. 2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 201 che esercitano l'attivita' di rappresentanza a titolo temporaneo si considerano automaticamente inseriti all'albo dei consulenti in proprieta' industriale ai fini dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza degli obblighi previsti nell'ordinamento professionale in quanto compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'ordine. 4. I soggetti indicati nel comma 3 che abbiano residenza ovvero domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 3, del presente codice.
Nota all'art. 203: - Il testo dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, concernente «Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1992, n. 40, e' il seguente: 2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprieta' industriale.».