Art. 204.
             Titolo professionale oggetto dell'attivita'

  1.  Il  titolo di consulente in proprieta' industriale e' riservato
alle  persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone
iscritte  solo  nella  sezione  brevetti  devono utilizzare il titolo
nella  forma  di  consulente  in  brevetti e le persone iscritte solo
nella  sezione  marchi  devono  utilizzare  il  titolo nella forma di
consulente  in  marchi.  Le  persone  iscritte in entrambe le sezioni
possono  utilizzare il titolo di consulente in proprieta' industriale
senza ulteriori specificazioni.
  2.  Le  persone  indicate  nell'articolo  202 svolgono per conto di
qualsiasi  persona  fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti
dalle  norme  che  regolano  i servizi attinenti rispettivamente alla
materia  dei  brevetti  per  invenzioni, per modelli di utilita', per
disegni  e  modelli  per  nuove varieta' vegetali, per topografie dei
prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni
e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in
cui  sono  iscritte.  ((Esse possono certificare la conformita' delle
traduzioni  in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente
dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.))
  3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati,
possono  svolgere  ogni  altra  funzione  che  sia  affine, connessa,
conseguente a quanto previsto nel comma 2.
  4.  Se  l'incarico  e' conferito a piu' consulenti abilitati, essi,
salva  diversa  disposizione,  possono  agire anche separatamente. Se
l'incarico  e'  conferito  a piu' consulenti abilitati, costituiti in
associazione  o societa', l'incarico si considera conferito ad ognuno
di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o societa'.