Art. 207.
                        Esame di abilitazione

  1.  L'abilitazione  e'  concessa  previo  superamento  di  un esame
sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:
    a)  dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un
suo delegato con funzione di presidente;
    b)  da  un  membro  della  commissione dei ricorsi, designato dal
presidente della stessa con funzione di vice-presidente;
    c)  da  due  professori universitari, rispettivamente, di materie
giuridiche   e  tecniche,  designati  dal  Ministro  delle  attivita'
produttive;
    d)  da  quattro  consulenti  in proprieta' industriale abilitati,
designati  dal  consiglio  di cui all'articolo 215, di cui due scelti
fra  i  dipendenti  di  enti  o  imprese  e  due  che  esercitano  la
professione in modo autonomo;
    e)  da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alla
lettere b), c) e d), se impossibilitati.
  2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:
    a) abbia conseguito:
      1)   la  laurea  o  un  titolo  universitario  equipollente  in
qualsiasi Paese estero;
      2)  un  diploma  o  un  titolo  rilasciato  da  un Paese membro
dell'Unione  europea includenti l'attestazione che il candidato abbia
seguito  con  successo  un  ciclo  di  studi post-secondari di durata
minima  di  tre  anni  o  di  durata equivalente a tempo parziale, in
un'universita'  o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto  dello  stesso  livello  di  formazione, a condizione che il
ciclo   di  studi  abbia  indirizzo  tecnico-professionale  attinente
all'attivita'  di  consulente in proprieta' industriale in materia di
brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni
e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;
    b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati
in  proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale
effettivo, documentato in modo idoneo.
  3.  E'  ammessa  all'esame  di  abilitazione per l'iscrizione nella
sezione  brevetti  qualsiasi  persona  che  abbia superato l'esame di
qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei
brevetti.
  4.  Il  periodo  di  tirocinio  e'  limitato  a diciotto mesi se il
candidato  all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con
profitto  un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati
in  materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione
richiesta.
  5.  L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
e  rispettivamente  nella sezione marchi consiste in prove scritte ed
orali,  tendenti  ad  accertare  la  preparazione teorico-pratica del
candidato  nel campo specifico dei diritti di proprieta' industriale,
cosi' come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica,
conformemente   alla   sezione   interessata,  secondo  le  modalita'
stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.
  6.  L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
ovvero  quello  per l'iscrizione nella sezione marchi e' indetto ogni
due anni con decreto del Ministero delle attivita' produttive.