Art. 209.
       Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati

  1.  L'albo  istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per
ciascun  iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita,
il   titolo   di   studio,   la  data  di  iscrizione,  il  domicilio
professionale  ((in  Italia  che  puo'  consistere anche nella sede))
dell'ente o impresa da cui dipende.
  2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la
cancellazione  sono  di  nuovo  iscritti  all'albo hanno l'anzianita'
derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.