Art. 21. 
                 Limitazioni del diritto di marchio 
  1. I diritti di marchio  d'impresa  registrato  non  permettono  al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica: 
    a) del loro nome e indirizzo; 
    b) di indicazioni  relative  alla  specie,  alla  qualita',  alla
quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio
o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; 
    c) del marchio d'impresa se esso e' necessario  per  indicare  la
destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori
o pezzi di ricambio, purche' l'uso sia  conforme  ai  principi  della
correttezza professionale. 
  2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario alla legge,
ne', in specie, in modo da ingenerare un rischio  di  confusione  sul
mercato con  altri  segni  conosciuti  come  distintivi  di  imprese,
prodotti o servizi altrui,  o  da  indurre  comunque  in  inganno  il
pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza  dei
prodotti o servizi, a causa del modo e  del  contesto  in  cui  viene
utilizzato, o da ledere un altrui diritto di  autore,  di  proprieta'
industriale, o altro diritto esclusivo di terzi. 
  3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato  dopo
che la relativa registrazione e' stata dichiarata  nulla,  quando  la
causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio.