Art. 21. 
                 Limitazioni del diritto di marchio 
  1. I diritti di marchio  d'impresa  registrato  non  permettono  al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica,  purche'
l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: 
    a) del loro nome ((o)) indirizzo ((, qualora  si  tratti  di  una
persona fisica)); 
    b) di ((segni  o  indicazioni  che  non  sono  distintivi  o  che
riguardano la specie, la qualita', la quantita', la destinazione,  il
valore, la provenienza geografica,  l'epoca))  di  fabbricazione  del
prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del
prodotto o del servizio; 
    c) del marchio d'impresa ((per identificare o fare riferimento  a
prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie  se  l'uso
del marchio)) e'  necessario  per  indicare  la  destinazione  di  un
prodotto o  servizio,  in  particolare  come  accessori  o  pezzi  di
ricambio. 
  2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario alla legge,
ne', in specie, in modo da ingenerare un rischio  di  confusione  sul
mercato con  altri  segni  conosciuti  come  distintivi  di  imprese,
prodotti o servizi altrui,  o  da  indurre  comunque  in  inganno  il
pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza  dei
prodotti o servizi, a causa del modo e  del  contesto  in  cui  viene
utilizzato, o da ledere un altrui diritto di  autore,  di  proprieta'
industriale, o altro diritto esclusivo di terzi. 
  3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato  dopo
che la relativa registrazione e' stata dichiarata  nulla,  quando  la
causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio.