Art. 211.
                        Sanzioni disciplinari
  1.  I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi
e  mancanze  di  lieve  entita', alla sospensione per non piu' di due
anni  in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che
abbia   compromesso   gravemente   la   reputazione   e  la  dignita'
professionale.