Art. 214.
         Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine
  1.  I  componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215
sono  eletti  a  maggioranza  semplice  dei  voti segreti validamente
espressi  per  mezzo  di  schede  contenenti  un  numero  di nomi non
superiore  alla  meta'  piu'  uno dei componenti da eleggere. Vengono
eletti  i  dieci  candidati  che hanno riportato il maggior numero di
voti.  In  caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione,
il piu' anziano di eta'.
  2.  Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione
in  forma  autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa',
uffici  o  servizi  autonomi,  da  una  parte,  e  dei consulenti che
esercitano  in  uffici  e servizi specializzati nell'ambito di enti o
imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere
rappresentata  in  seno  al  Consiglio  dell'ordine  con piu' di otto
componenti.  Parimenti  ciascuna  sezione  dell'albo  non puo' essere
rappresentata  in  seno  al  Consiglio  dell'ordine con piu' di sette
componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
  3.  Non  sono  ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E'
ammessa la votazione mediante lettera.
  4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di
scrutinio  e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto
del Ministro delle attivita' produttive.