Art. 217.
               Attribuzioni del Consiglio dell'ordine

  1. Il Consiglio dell'ordine:
    a)   provvede  tempestivamente  agli  adempimenti  relativi  alle
iscrizioni,  alle  sospensioni  ed  alle  cancellazioni  da  eseguire
nell'albo,   dandone  immediata  comunicazione  all'Ufficio  italiano
brevetti e marchi;
    b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in
proprieta' industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo
necessarie;
    c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le
contestazioni  che  sorgono  fra  gli iscritti all'albo in dipendenza
dell'esercizio della professione;
    d)    propone    modifiche   ed   aggiornamenti   della   tariffa
professionale;
    e)  su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato,
esprime  parere  sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in
proprieta'  industriale  per  le  prestazioni  inerenti all'esercizio
della professione;
    f) adotta i provvedimenti disciplinari;
    g)   designa  i  quattro  consulenti  in  proprieta'  industriale
abilitati  che  concorrono  a  formare la commissione di esame di cui
all'articolo 207;
    h)   adotta  le  iniziative  piu'  opportune  per  conseguire  il
miglioramento  ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento
dell'attivita' professionale;
    i)  stabilisce  la propria sede e predispone i mezzi necessari al
suo funzionamento;
    l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
    m)  predispone  il  conto preventivo e redige il conto consuntivo
della gestione;
    n)  riceve  le domande di ammissione all'esame di abilitazione di
cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per
l'ammissione;
    o)  mantiene  i  rapporti  e  collabora  con  gli  organismi e le
istituzioni  che  operano  nel settore della proprieta' industriale o
che  svolgono  attivita'  aventi  attinenza  con essa, formulando ove
opportuno proposte o pareri;
    p)  svolge  gli  altri  compiti definiti con decreto del Ministro
delle  attivita'  produttive  che abbiano carattere di strumentalita'
necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.