Art. 217. Attribuzioni del Consiglio dell'ordine 1. Il Consiglio dell'ordine: a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi; b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprieta' industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie; c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione; d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale; e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprieta' industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione; f) adotta i provvedimenti disciplinari; g) designa i quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 207; h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' professionale; i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento; l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti; m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione; n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione; o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprieta' industriale o che svolgono attivita' aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri; p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attivita' produttive che abbiano carattere di strumentalita' necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.