Art. 218.
Decadenza  dalla  carica  di  componente  il  Consiglio  dell'ordine,
    scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine
  1.  I  componenti  che, senza giustificati motivi, non intervengono
per  tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'ordine sono
da questo dichiarati decaduti dalla carica.
  2.  Il  Consiglio  puo' essere sciolto dal Ministro delle attivita'
produttive,  se non e' in grado di funzionare ed in ogni caso se sono
cessati  o decaduti piu' di quattro degli originari componenti ovvero
nel caso che siano accertate gravi irregolarita'.
  3.  In  caso  di  scioglimento  del Consiglio, le sue funzioni sono
assunte  da  un  commissario  nominato  dal  Ministro delle attivita'
produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire
nuove  elezioni,  per  lo  svolgimento  delle  quali l'assemblea deve
riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla
data dell'atto di convocazione.