Art. 219.
                  Sedute del Consiglio dell'ordine
  1.  Il Consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una
volta  ogni  sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne
sia   fatta   richiesta   dalla   maggioranza   dei   componenti.  Le
deliberazioni  del  Consiglio  sono  verbalizzate  da  un  componente
nominato segretario all'inizio di ogni seduta.