Art. 22.
                  Unitarieta' dei segni distintivi
  1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna  e  nome  a  dominio  aziendale  un  segno  uguale  o  simile
all'altrui  marchio  se,  a causa dell'identita' o dell'affinita' tra
l'attivita'  di  impresa  dei  titolari di quei segni ed i prodotti o
servizi  per  i  quali  il marchio e' adottato, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico che puo' consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni.
  2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta,
denominazione  o  ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale
di  un  segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o
servizi  anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso
del  segno  senza  giusto  motivo  consente  di  trarre indebitamente
vantaggio  dal  carattere  distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli stessi.