Art. 221. Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine 1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine e' esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi. 2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarita' dell'operato e la funzionalita' del Consiglio e puo' ricorrere, per ogni irregolarita' constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.