Art. 221.
      Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine

  1.  Contro  tutti  i  provvedimenti  del  Consiglio  dell'ordine e'
esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi.
  2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la
regolarita'  dell'operato  e  la  funzionalita'  del Consiglio e puo'
ricorrere,  per  ogni  irregolarita' constatata, alla commissione dei
ricorsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  della
delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.