Art. 223.
                               Compiti
  1.  Ai  servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice
provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  2.  Fatte  salve  le  competenze  istituzionali del Ministero degli
affari  esteri  in materia di proprieta' industriale e l'attivita' di
coordinamento  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
italiano  brevetti  e marchi del Ministero delle attivita' produttive
promuove  e  mantiene  relazioni  con  le istituzioni e gli organismi
comunitari  ed  internazionali competenti in materia, nonche' con gli
uffici  nazionali  della  proprieta' industriale degli altri Stati, e
provvede  alla  trattazione  delle  relative questioni assicurando la
partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.
  3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  provvede  altresi' ai
seguenti ulteriori compiti:
    a) creazione  e  gestione  di  banche  dati  e  diffusione  delle
informazioni      brevettuali     con     particolare     riferimento
all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
    b) promozione  della preparazione tecnico-giuridica del personale
della  pubblica  amministrazione  operante nel campo della proprieta'
industriale  e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono
o  intendono  svolgere  la  professione  di  consulente in proprieta'
industriale;
    c) promozione   della   cultura   e   dell'uso  della  proprieta'
industriale  presso  i  potenziali  utenti,  in particolare presso le
piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
    d) effettuazione  di  studi,  ricerche,  indagini e pubblicazioni
correlate  alla  materia  della  proprieta' industriale e sviluppo di
indicatori  brevettuali  per  l'analisi  competitiva  dell'Italia, in
proprio  o  in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti
di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
    e) effettuazione  di  prestazioni a titolo oneroso di servizi non
istituzionali   a  richiesta  di  privati,  a  condizione  che  siano
compatibili  con  la  funzione  e  il  ruolo  istituzionale  ad  essa
attribuito.
  4.  L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni
con   regioni,   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei
propri compiti.