Art. 224.
                         Risorse finanziarie

  1.  L'Ufficio  italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento
dei  propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorita'
con  le  risorse  di bilancio iscritte allo stato di previsione della
spesa  del  Ministero delle attivita' produttive, con i corrispettivi
direttamente  riscossi  per  i  servizi resi in materia di proprieta'
industriale.
  2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a corrispondere
annualmente  il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui
al  comma  1  all'Ufficio  europeo  dei brevetti, cosi' come previsto
dall'articolo  30  della  convenzione  di  Monaco del 5 ottobre 1973,
ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.
  3.  L'Ufficio  italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento
dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente
effettuati  da  organismi internazionali di proprieta' industriale ai
quali  l'Italia  partecipa  e con ogni altro provento derivante dalla
sua attivita'.
 
          Nota all'art. 224:
              - Per  la legge 25 maggio 1973, n. 260, si veda la nota
          all'art. 54.