Art. 225. 
              Diritti di concessione e di mantenimento 
  1.  Per  le  domande  presentate  al  Ministero   delle   attivita'
produttive  al  fine  dell'ottenimento  di   titoli   di   proprieta'
industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni,  il
rinnovo e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo,  nonche'  delle
tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione,
in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al
quale si riferiscono,  viene  effettuata  con  apposito  decreto  dal
Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  2. La tassa individuale di designazione dell'Italia  nella  domanda
di  registrazione  internazionale  di  marchio,  nella   designazione
posteriore  o  nell'istanza  di   rinnovo   applicabile   ai   marchi
internazionali esteri  che  chiedono  la  protezione  sul  territorio
italiano   tramite   l'Organizzazione   mondiale   della   proprieta'
intellettuale  di  Ginevra,  ai   sensi   del   Protocollo   relativo
all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei  marchi
del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996,  n.  169,  e'
fissata nella misura del novanta per cento dei diritti  previsti  per
il deposito della concessione di un marchio  nazionale  ovvero  della
rinnovazione. 
 
          Nota all'art. 225:
              - Per  la  legge 12 marzo 1996, n. 169, si veda la nota
          all'art. 156.