Art. 227. 
Diritti  per  il  mantenimento  in  vita  dei  titoli  di  proprieta'
                             industriale 
  1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei  titoli
di proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro
il mese corrispondente  a  quello  in  cui  e'  stata  depositata  la
domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. 
  2. Trascorso questo termine di scadenza, il  pagamento  e'  ammesso
nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora,  il
cui ammontare  e'  determinato  per  ciascun  diritto  di  proprieta'
industriale dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali. 
  4. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i  soggetti  sono
tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.