Art. 227. Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale 1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. 2. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e' determinato per ciascun diritto di proprieta' industriale dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali. 4. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.