Art. 227. 
(Diritti per  il  mantenimento  in  vita  dei  titoli  di  proprieta'
                            industriale) 
 
  1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei  titoli
di proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro
il mese corrispondente  a  quello  in  cui  e'  stata  depositata  la
domanda, trascorso  il  periodo  coperto  dal  precedente  pagamento.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15)). 
  ((1-bis.  La  domanda  di  rinnovazione  di  marchio  deve   essere
depositata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di
scadenza del decennio in corso)). 
  2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i
modelli di utilita' e i disegni e modelli,  ove  gia'  maturati  alla
fine del mese in cui e' rilasciato l'attestato di concessione  oppure
maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro
quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio. 
  3. I diritti di mantenimento in vita per le privative  di  varieta'
vegetali  sono  dovuti,  per  la  durata  della  privativa   di   cui
all'articolo  109,  comma  1,  a  partire  dalla  concessione   della
privativa medesima e devono essere pagati  anticipatamente  entro  il
mese corrispondente a quello della concessione. 
  4. Trascorso il termine di scadenza di cui  ai  commi  1  e  2,  il
pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un
diritto di mora, il cui ammontare e' determinato per ciascun  diritto
di proprieta' industriale dal Ministero dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei  mesi  comporta
la decadenza del diritto di proprieta' industriale. 
  6. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali. 
  7. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i  soggetti  sono
tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento. 
  8. Al pagamento dei diritti di mantenimento  dei  brevetti  europei
validi in Italia dovuti a partire dall'anno successivo  a  quello  in
cui la concessione del brevetto europeo e' pubblicata nel  Bollettino
dei brevetti europei, si applicano gli stessi  termini  di  pagamento
previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all'articolo  230
sulla regolarizzazione. 
  ((8-bis. Se la domanda di rinnovazione del marchio  o  le  relative
tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti  o  dei
servizi per i quali il marchio e'  registrato,  questa  e'  rinnovata
soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi, fatto salvo quanto
previsto  all'articolo  230.  Qualora  le  tasse  versate  non  siano
sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi  per  le  quali
viene richiesto il  rinnovo,  la  registrazione  viene  rinnovata  se
risulta chiaramente quali sono le classi cui si  riferisce  l'importo
versato.  In  mancanza  di  altri  criteri,   l'Ufficio   prende   in
considerazione le classi nell'ordine di classificazione)).