Art. 229.
                        Diritti rimborsabili

  1.  In  caso  di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima,
prima  che  la  registrazione  sia stata effettuata o il brevetto sia
stato  concesso,  sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del
diritto   di   domanda.  Il  diritto  previste  per  il  deposito  di
opposizione  e'  rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai
sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).
  2.  I  rimborsi  dei  diritti  sono autorizzati dal Ministero delle
attivita'   produttive.  L'autorizzazione  viene  disposta  d'ufficio
quando  i  diritti  da  rimborsare  si  riferiscono ad una domanda di
registrazione  o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso
accolto.  In  ogni  altro  caso,  il  rimborso  viene  effettuato  su
richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle
attivita' produttive.
  3.  I  rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e,
ove  si  riferiscano  a domande ritirate o respinte, vengono annotati
nel registro delle domande.