Art. 229. 
                (( (Tasse e diritti rimborsabili). )) 
 
  ((1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla
stessa  prima  che  la  registrazione  sia  stata  effettuata,   sono
rimborsate le tasse di concessione governativa,  ad  eccezione  delle
tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse
dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito
dell'opposizione e' rimborsato  solo  in  caso  di  estinzione  della
stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b). 
  2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy. 
  3. L'autorizzazione  e'  disposta  d'ufficio  quando  le  tasse  da
rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione  di  marchio
respinta. In ogni altro caso, il rimborso e'  disposto  su  richiesta
dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano
brevetti e marchi entro il termine di decadenza  di  tre  anni  dalla
data  della  rinuncia  alla  domanda  di  marchio  o  dell'estinzione
dell'opposizione. 
  4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell'Ufficio  italiano
brevetti e marchi)).