Art. 230. Pagamento incompleto od irregolare 1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all'articolo 223 puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento. 2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione. 3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprieta' industriale.