Art. 230.
                 Pagamento incompleto od irregolare

  1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto
venga  pagato  incompletamente  o  comunque irregolarmente, l'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi  di cui all'articolo 223 puo' ammettere
come  utile  l'integrazione  o  la regolarizzazione anche tardiva del
pagamento.
  2.  Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti
e  marchi  provvede  solo  su  istanza dell'interessato. Se l'istanza
viene  respinta,  l'interessato  puo'  ricorrere alla commissione dei
ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della
comunicazione.
  3.  Il  ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta
la decadenza del diritto di proprieta' industriale.